Il nostro statuto
[vc_row][vc_column width=”1/1″][uncode_block id=”88162″][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”3″ bottom_padding=”2″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/1″][vc_custom_heading heading_semantic=”h1″ text_size=”fontsize-160206″ text_weight=”500″ sub_lead=”yes” sub_reduced=”yes”]
Statuto della Fondazione Ospedale G. Salesi O.N.L.U.S.
[/vc_custom_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/1″][vc_column_text]Art. 1
Denominazione sociale, sede sociale e sedi secondarie È costituita la “FONDAZIONE DELL’OSPEDALE G. SALESI – o.n.l.u.s. – ETS”, con sede ad ANCONA, Via Filippo Corridoni n. 11. L’utilizzo dell’acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al d.lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Le eventuali modifiche dell’indirizzo della sede legale, nell’ambito del medesimo Comune, potranno essere attuate con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello Statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri, la modifica della sede dovrà essere comunicata anche agli uffici della Pubblica Amministrazione competenti.Art. 2
Finalità ed Attività svolta Finalità La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. La Fondazione opera nel settore di tutela di soggetti svantaggiati che accedono al S.S.R. ed in particolare ai servizi offerti dal Presidio di Alta Specializzazione “G. Salesi”, facente parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I° – G.M. Lancisi – G. Salesi”, di cui all’articolo 17 della Legge Regionale n. 13 del 2003, di Riorganizzazione del SSR. Attività Per il raggiungimento delle predette finalità, la Fondazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni: • opera di supporto all’attività istituzionale del Presidio Ospedaliero di Alta Specializzazione “G. Salesi” facente parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I° – G.M. Lancisi – G. Salesi”, di cui all’articolo 17 della Legge Regionale n. 13 del 2003, di Riorganizzazione del SSR, supporto rigidamente vincolato ai seguenti ambiti di operatività: • attività di ricerca sulla tematica del bambino ospedalizzato con particolare riferimento alle problematiche psicopedagogiche (attività di cui al comma 1, art. 5, d.lgs. 117/17, lett. h); • supporto all’impegno del Salesi per migliorare la qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie in ospedale (attività di cui al comma 1, art. 5, d.lgs. 117/17, lett. a – b); • supporto sociale alle donne e ai bambini in condizioni di disagio, anche in collaborazione con altri enti e con le Istituzioni (attività di cui al comma 1, art. 5, d.lgs. 117/17, lett. a); • potenziamento delle iniziative finalizzate al benessere psico-fisico della donna degente nonché volte a valorizzare e preservare la dimensione naturale ed umana dell’evento nascita, salvaguardando le componenti psicologiche e sociali della stessa (attività di cui al comma 1, art. 5, d.lgs. 117/17, lett. a – b);- sostegno alla formazione del personale ed alla ricerca scientifica svolta dal Salesi, (attività di cui al comma 1, art. 5, d.lgs. 117/17, lett. d – h);
- organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale (attività di cui al comma 1, art. 5, d.lgs. 117/17, lett. d);
- gestione di case di accoglienza, anche acquisite a titolo di proprietà, al fine di soddisfare i bisogni sociali, sanitari dei soggetti e loro familiari fruitori dei servizi del Presidio di Alta Specializzazione G. Salesi (attività di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 117/17, lett. q);
- formazione universitaria e post universitaria (attività di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 117/17, lett. g).
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale sopra richiamate e della pratica del volontariato (attività di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 117/17, lett. i).
Art. 3
Patrimonio Il Patrimonio della Fondazione si compone di: – fondo di dotazione costituito:- a) dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo e dai Partecipanti in sede di versamento della quota iniziale di sottoscrizione;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all’art. 5;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;
- d) da contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- f) ogni altra entrata prevista dal “Codice del Terzo Settore”.
Art. 4
Composizione La “FONDAZIONE DELL’OSPEDALE G. SALESI – o.n.l.u.s.- ETS” è costituita da: – Fondatori – Promotori – Partecipanti Sono Fondatori l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Ancona Umberto I° – G.M. Lancisi – G. Salesi”, la Provincia di Ancona, il Comune di Ancona, l’Associazione Patronesse del Salesi. Sono Promotori i soggetti pubblici o privati, che con il loro contributo finalizzato al perseguimento delle finalità della Fondazione, abbiano aderito immediatamente dopo la sua costituzione e comunque non oltre due anni dalla stessa. Sono Partecipanti, le persone fisiche e giuridiche, private, nominate tali con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste dal successivo art. 9, che contribuiscano al Fondo di Dotazione con il versamento di una quota iniziale stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Il Partecipante contribuisce inoltre annualmente alla Fondazione attraverso il versamento di un contributo annuo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. L’importo del contributo dovrà essere versato alla Fondazione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato versamento della quota iniziale di sottoscrizione da parte dei Partecipanti determina la perdita della qualifica di Partecipante con presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà preventivamente intimare il Partecipante moroso ad adempiere fissando un termine per l’adempimento, decorso il quale senza che sia stato effettuato il versamento e senza che sia stato espresso un giustificato motivo all’inadempimento, il Consiglio prende atto della perdita della qualifica di Partecipante. Il mancato versamento della quota annua di contribuzione da parte dei Partecipanti non determina la perdita della qualifica di Partecipante, ma comporta per il Partecipante la decadenza dal diritto di voto per la nomina dei consiglieri di competenza degli stessi. Il Consiglio di Amministrazione decide inoltre con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi la perdita della qualifica di Fondatore, Promotore o Partecipante, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto. In particolare sono causa di perdita della qualifica di Fondatore, e Partecipante, oltre al motivo sopra espresso:- a) il mantenimento di una condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della Fondazione;
- b) il comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Art. 5
Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione: – l’Assemblea; – il Presidente; – il Consiglio di Amministrazione; – l’Organo di controllo ed eventualmente il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.Art. 6
Assemblea L’Assemblea è composta da due rappresentanti per ciascuno dei Fondatori, nonché dai Promotori e dai Partecipanti. I Promotori e i Partecipanti che non siano persone fisiche possono essere rappresentati dal legale rappresentante o da persona delegata dall’organo amministrativo dell’Ente stesso. L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e delibera in sede ordinaria:- a) sulla nomina dell’Organo di Controllo ed eventualmente sulla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;
- b) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione.
- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sull’eventuale scioglimento della Fondazione.
Art. 7
Presidente e Vice Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare ogni provvedimento necessario per la gestione della Fondazione. Tali provvedimenti dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva alla data della loro emissione. Il Presidente è nominato e revocato dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. All’atto della cessazione a vario titolo del Direttore Generale nominante, il Presidente mantiene la sua carica per consentire lo svolgimento dell’attività istituzionale della Fondazione e decade automaticamente alla designazione del nuovo Presidente ad opera del Direttore Generale subentrante. Il Presidente può nominare procuratori e delegati esterni per atti o categorie di atti. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.Art. 8
Composizione del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti variabile da 8 a 14 purché sempre costituto da un numero dispari di componenti. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così designati:- a) uno dalla Provincia di Ancona;
- b) uno dal Comune di Ancona;
- c) due dall’Associazione Patronesse;
- d) uno dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona;
- e) uno dalla categoria dei Promotori, attraverso apposita riunione collegiale, la cui delibera di nomina verrà resa nota, per iscritto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Salesi;
- f) gli altri componenti vengono nominati dall’insieme dei Partecipanti secondo le modalità di seguito precisate.
- a) qualora si tratti di uno dei consiglieri di cui alle lett. a), b), c), d), del terzo comma del presente articolo, spetterà all’Ente rispettivamente competente, procedere alla sostituzione del consigliere venuto meno e nelle more dell’atto formale di nomina del consigliere da parte dell’Ente;
- b) nel caso si tratti di consiglieri di cui alle lett. e) ed f), il Consiglio di Amministrazione dovrà tempestivamente convocare i rispettivi collegi dei promotori e partecipanti affinché si provveda alla loro sostituzione, con le stesse modalità previste in sede di nomina del Consigliere.
Art. 9
Poteri del Consiglio di Amministrazione – Quorum costitutivi e deliberativi 1) Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di straordinaria amministrazione e di ordinaria amministrazione, tra i quali:- a) definire gli obiettivi generali dell’azione della Fondazione e approvare il budget annuale articolato in macro aree di intervento che, in via indicativa e non tassativa, sono individuate in: personale, acquisizione di beni e servizi, consulenze, progetti in corso di attuazione, progetti futuri, formazione, ricerca, fundraising, volontariato;
- b) nominare procuratori speciali o mandatari per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze e i compensi;
- c) adottare i regolamenti per l’organizzazione e la gestione della Fondazione e le loro modifiche;
- d) determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra il numero minimo ed il numero massimo previsti dal precedente art. 8 con delibera assunta con le maggioranze previste nei successivi commi 4 e 5;
- e) determinare l’importo della quota iniziale e del contributo annuo che dovrà essere versato dai Partecipanti;
- f) vigilare e controllare l’esecuzione delle deliberazioni e verificare la rispondenza dei risultati della gestione ai programmi della Fondazione;
- g) proporre le modifiche dello statuto;
- h) deliberare l’accettazione di lasciti testamentari;
- i) deliberare la nomina dei nuovi Partecipanti;
- l) deliberare in ordine all’approvazione del bilancio consuntivo, della Relazione di Missione della Fondazione, del bilancio preventivo;
- m) acquistare e vendere beni immobili e beni mobili registrati.
Art. 10
Obbligo del Bilancio preventivo e Consuntivo e divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio sia preventivo che consuntivo (composto dallo stato Patrimoniale e dal Rendiconto sulla Gestione) e la relazione di missione devono essere redatti una volta all’anno nei termini di legge. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Fondazione. Il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ed il bilancio preventivo devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce. L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone ed approva il bilancio sociale. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione durante la vita della Fondazione. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell’attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.Art. 11
Libri Sociali La Fondazione mantiene:- Il libro dei Soci Fondatori, Promotori e Partecipanti;
- Il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- Il libro dei volontari della Fondazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Il libro dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali se nominati.
Art. 12
Organo di controllo e Revisione Legale dei conti L’Assemblea Ordinaria deve provvedere a nominare un organo di controllo monocratico o costituito da tre membri. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell’art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Nei casi previsti dall’art. 31 del codice del terzo settore, ovvero nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, l’organo di controllo esercita inoltre la revisione legale dei conti, sempre che il Consiglio di Amministrazione non ritenga preferibile nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata all’organo di controllo questo è costituito integralmente da revisori legali iscritti all’apposito registro. L’Organo di controllo ha le seguenti funzioni: – vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; – vigila sul rispetto dei principi della corretta amministrazione; – controlla l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento; – effettua un monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.lgs. 117/2017; – effettua un monitoraggio particolare riguardo alle attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, alla destinazione del patrimonio, alla devoluzione dello stesso, all’assenza di scopo di lucro. L’Organo di controllo e quello di Revisione, se nominato durano in carica per un triennio e sono rinnovabili.Art. 13
Direttore Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore e ne stabilisce il compenso. Il Direttore resta in carica fino a nuova nomina. Il Direttore si occupa della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa rientrante nella gestione ordinaria della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento e di controllo. E’ titolare dei rapporti sindacali e dei procedimenti disciplinari. Il Direttore esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono attribuiti dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare al Direttore ulteriori compiti in sede di nomina e potrà altresì conferirgli procure per il compimento di singoli affari. In particolare il Direttore: 1) assiste, senza diritto di voto qualora non sia anche Consigliere, alle sedute dell’Organo Amministrativo e ne esegue le deliberazioni; 2) dà esecuzione agli atti del Presidente; 3) provvede, nel rispetto e in coerenza con le linee di indirizzo e la macrostruttura definita dal Consiglio di Amministrazione, all’assunzione del personale, alla stipula di contratti d’opera intellettuale, di consulenza, di prestazioni occasionali, di acquisto di beni e servizi, di coperture assicurative; 4) provvede alla gestione e al coordinamento del personale dipendente e di tutti i collaboratori in rapporto contrattuale con la Fondazione a qualsiasi titolo, compresi i soggetti assegnati alla Fondazione per effetto del Servizio Civile Universale e i volontari; 5) provvede alla gestione operativa della Fondazione acquisendo beni e servizi necessari alla stessa in applicazione di quanto previsto in budget; 6) attua tutti i progetti della Fondazione già in essere ed ha facoltà di avviarne di nuovi se sostenuti da specifiche donazioni, con facoltà di assegnare agli stessi, per la loro realizzazione, ulteriori risorse derivanti da donazioni libere o ulteriori risorse allocate al Fondo progetti futuri del budget; 7) firma la corrispondenza e gli atti eccettuati quelli di specifica competenza del Presidente; 8) promuove ed organizza iniziative ed eventi di raccolta fondi per acquisire donazioni anche finalizzate al sostegno di specifici progetti; 9) promuove raccolta fondi per l’acquisto di macchinari o altri beni, anche di arredo, da destinare alle attività dei reparti dell’Ospedale Salesi previa indicazione della Direzione Generale dell’Azienda Ospedali Riuniti a cui andranno donati con le modalità e nel rispetto dei regolamenti vigenti; 10) promuove rapporti e relazioni con persone fisiche, imprese, Enti, Associazioni, Cooperative e altri soggetti pubblici o privati per sottoscrivere accordi ritenuti utili alla mission della Fondazione (ad esempio protocolli d’intesa, accordi di alternanza scuola-lavoro, accordi di collaborazione per fornitura di beni o servizi, convenzioni) qualora non comportino impegni di spesa o prestazioni a carico della Fondazione, informando il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile; 11) autorizza l’uso del logo registrato a soggetti terzi in occasione di eventi o azioni promozionali organizzati dagli stessi quando il ricavato, in tutto o in parte, venga devoluto in donazione alla Fondazione; concede altresì il patrocinio autorizzando l’uso del logo; 12) autorizza tirocini; 13) redige relazioni periodiche sull’andamento economico e finanziario della Fondazione e predispone la proposta di budget da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione; 14) decide in ordine alla costituzione di rapporti giuridici che prevedono a carico della Fondazione l’assunzione di obbligazioni, di prestazioni o di corresponsioni di denaro. Il Direttore ha inoltre ogni altro potere di gestione relativo alla ordinaria amministrazione non espressamente elencato tra quelli di cui sopra né espressamente attribuito ad altro organo della Fondazione. Per tutti i poteri di gestione di cui alla presente norma o comunque attribuiti dal presente Statuto al Direttore spetta il potere di rappresentanza della Fondazione e il relativo potere di firma.Art. 14
Regolamento Per ogni ulteriore definizione dell’attività e del funzionamento della Fondazione può farsi luogo alla redazione di un apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.Art. 15
Scioglimento della Fondazione – Devoluzione del Patrimonio In caso di scioglimento della Fondazione qualunque ne sia la causa, il patrimonio della Fondazione stessa dovrà devolversi con le seguenti modalità:- a) l’appartamento di civile abitazione inalienabile, posto in Ancona, Via Podgora, conferito, quale fondo di dotazione, dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I° – G.M. Lancisi – G. Salesi”, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore designati dalla Regione Marche o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nel rispetto delle disposizioni fissate dal d.lgs. 117/2017;
- b) il restante patrimonio che residua dalla liquidazione verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
- a) l’appartamento di civile abitazione inalienabile, posto in Ancona, Via Podgora, conferito, quale fondo di dotazione, dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Ancona Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”, sarà devoluto dalla Regione Marche nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1°, lettera f) del d.lgs. 460/1997;
- b) il restante patrimonio andrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.